CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE – C.I.N.F.A.I.
STATUTO
Art.1 – OGGETTO E SEDE
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere, costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 21 luglio 1997 dai Rettori o dai Rappresentanti delle Università degli Studi di Torino, di Napoli Parthenope, Udine, Firenze, L’Aquila, Genova, Modena e Reggio Emilia, della Basilicata e ampliato, mediante Atti aggiuntivi, con (successiva uscita dell’Università degli Studi di Udine e) l’inserimento delle nuove Università consorziate di Camerino, Trento, Trieste, Politecnico di Torino, Cagliari, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Urbino “Carlo Bo”, Lecce, Brescia, Roma Tre, Milano, Bologna, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Palermo, rappresentate dai delegati dei rispettivi Rettori e dai soggetti che vi aderiranno ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), si propone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 91 del D.P.R. n. 382 dell’11-7-1980 come modificato dall’art. 12 della Legge 09-12-1985 n.705 e dei riferimenti in essa contenuti, di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università già Consorziate, e di quelle che vi aderiranno, alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del Settore della Fisica della Terra Fluida e dell’Ambiente nei campi della Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere Planetarie e della Fisica dell’Ambiente, in accordo con i programmi scientifici nazionali ed internazionali e secondo le norme del presente statuto.
L’azione di coordinamento mira a:
a. favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria, con Enti pubblici e privati;
b. favorire l’accesso a Università e Istituti di ricerca al Consorzio e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri od internazionali di Fisica della Terra Fluida e dell’Ambiente.
Il carattere interdisciplinare di questo Consorzio, che non ha fini di lucro, è assicurato dalla apertura alla partecipazione di tutte le Università (italiane o estere) in cui operino docenti e ricercatori nell’ambito delle tematiche di interesse del Consorzio.
Il Consorzio ha sede legale in Tolentino (MC).
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti Uffici di Rappresentanza in Italia e all’estero.
Art.2 – UNIVERSITA’ CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
a. le Università che hanno costituito il Consorzio e le Università che vi hanno successivamente aderito;
b. ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria (d’ora in poi indicati entrambi con “Università”) italiani o stranieri che ne facciano domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.
Art.3 – ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Per realizzare le proprie finalità, il Consorzio:
a. procede alla costituzione, alla gestione, anche in proprio, di Sezioni, di Strutture e di Laboratori di ricerca avanzata e, previi atti convenzionali, costituisce Unità di Ricerca presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca;
b. mette a disposizione delle Università partecipanti, sulla base di apposite convenzioni, quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca e per l’attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti e ricercatori di base;
c. promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia nella ricerca di base che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni nei settori di interesse;
d. avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo all’ambiente applicativo ed industriale;
e. collabora con Enti pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali ed in collaborazione con il mondo industriale, per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie modellistiche applicative;
f. esegue studi e ricerche su commissione e/o incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti, pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto a problemi nei settori di interesse.
g. promuove e svolge attività di formazione rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori di interesse di questo Consorzio, anche mediante borse di studio e di ricerca;
h. stimola iniziative di divulgazione scientifica;
i. collabora con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca;
j. prende parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con le Università, le Agenzie italiane ed internazionali e con il C.N.R., con l’E.N.E.A., con l’I.G.B.P., con altri Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organismi, nazionali ed internazionali, che operano in Settori inerenti alle attività del Consorzio e potrà aderire ad altri consorzi o società consortili private, aventi analoghi interessi e scopi.
Art.4 – PATRIMONIO
Le Università di cui all’art.1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 2.582,28 ciascuna, versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo o dalla firma dell’atto di adesione. Ogni altra Università che, ai sensi dell’art. 2 comma b), entri a far parte del Consorzio é tenuta al versamento entro lo stesso termine di una quota stabilita dal Consiglio Direttivo, di cui ai successivi artt. 6 e 7.
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art.5 – FINANZIAMENTI
Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:
1) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Ambiente e da quello delle Attività Produttive, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle Agenzie Italiane ed Internazionali, dall’Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani, stranieri od internazionali;
2) di eventuali fondi e contributi, anche annuali, erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con modalità stabilite per convenzioni tra le Università stesse, anche ai sensi dell’art.12, L. 705 del 9/12/1985;
3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Ambiente e da quello delle Attività Produttive, dalle Agenzie Italiane ed Internazionali, da altre Amministrazioni statali, locali o territoriali, da Enti pubblici e privati;
4) di finanziamenti o contributi dall’Unione Europea, da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile.
5) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con l’Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche ed altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, nonché dall’attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
6) di eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità ed attribuzioni a favore del Consorzio, per atti tra vivi o mortis causa, debitamente accettati.
Art.6 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:
1) il Consiglio Direttivo,
2) il Consiglio Tecnico Scientifico,
3) il Presidente ed il Vicepresidente
4) la Giunta,
5) il Direttore Amministrativo,
6) il Direttore Tecnico-Scientifico,
7) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il governo del consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto dal rappresentante legale di ciascuna delle Università consorziate o da un suo delegato (con delega di durata triennale) scelto preferibilmente tra i professori di ruolo, comunque persona esperta e operante nel campo di attività del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione scientifica sull’attività svolta. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente del Consorzio.
Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta elettronica.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo, riunito in assemblea ordinaria:
1) elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio, i componenti della Giunta ed il Vicepresidente, su proposta del Presidente, tra i membri della Giunta;
2) nomina parte del Collegio dei Revisori;
3) nomina i Direttori delle Unità di ricerca, sezioni e laboratori;
4) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
5) delibera, sentito il Consiglio Tecnico Scientifico, sulla istituzione o soppressione delle Unità, sezioni e laboratori di cui al punto a) dell’art.3 e sulle loro attività scientifiche;
6) delibera in materia di contratti di ricerca e convenzioni con Enti pubblici e privati;
7) approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
8) delibera su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio;
9) delibera sull’ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi dal Consorzio;
10) può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente, o alla Giunta, prefissandone i termini e le modalità;
11) si esprime in merito alle proposte formulate dal Consiglio Tecnico Scientifico in merito allo sviluppo delle attività del Consorzio e sovrintende all’attuazione dei piani di attività elaborati dal Consiglio Scientifico;
12) delibera sui contratti del proprio personale;
13) delibera per l’accensione di borse di studio.
Il Consiglio Direttivo, riunito in assemblea straordinaria:
1) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni con le modalità previste negli articoli successivi;
2) delibera in merito alle modifiche di statuto e dell’atto costitutivo.
Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza semplice. Le assemblee straordinarie aventi ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sono valide con la presenza di tre quarti dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento del Consorzio e la destinazione dei suoi beni sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo.
In caso di impedimento di un delegato, il Rettore delegante potrà indicare un sostituto per la partecipazione alla specifica assemblea.
Art.8 – IL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO
Il Consiglio Tecnico Scientifico é composto dal Presidente del Consorzio, che lo convoca e lo presiede, dal Direttore Tecnico-Scientifico, dai Direttori delle Unità di Ricerca, dei Laboratori e delle Sezioni del Consorzio (secondo quanto indicato e definito nei Regolamenti e nelle Convenzioni con le singole Università), da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico dipendente od associato partecipante all’attività del Consorzio secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento redatto dal Consiglio Direttivo e da esperti, fino ad un massimo di sei, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Esso rimane in carica tre anni.
Il Consiglio Tecnico Scientifico elegge nel proprio ambito a maggioranza dei presenti il Vice Presidente del Consiglio Tecnico Scientifico, che presiede le riunioni in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consorzio.
Il Consiglio Tecnico Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tale fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; gli esperti nominati dal consiglio Direttivo, di cui al 1° comma del presente articolo, potranno esprimere parere sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; il Consiglio Tecnico Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici della Fisica della Terra Fluida e dell’Ambiente.
Il Consiglio Tecnico Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno.
Art.9 – IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Tecnico Scientifico e la Giunta, ha la rappresentanza legale del Consorzio e svolge le funzioni di indirizzo e promozione del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all’amministrazione del Consorzio stesso.
Il Presidente:
1) predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
2) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva da parte del Consiglio stesso;
3) individua, organizza e gestisce la sede amministrativa del Consorzio.
Nell’ambito dei poteri ad esso delegati il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare, d’intesa con il Vice Presidente, rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri della Giunta su proposta del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
Art.10 – LA GIUNTA
La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e la convoca e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente, in base a criteri di rappresentatività geografica e di competenza.
La Giunta di norma resta in carica per un triennio, ma decade al decadere del Presidente.
La Giunta agisce con potere deliberante su delega del Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso e predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Direttore Amministrativo partecipa con voto consultivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.11 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
La direzione generale, amministrativa e gestionale del CINFAI, a regime potrà essere affidata a un Direttore Amministrativo, di adeguata esperienza, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.
Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta, ne attua le indicazioni e prepara periodicamente le relazioni sul funzionamento del CINFAI richieste dalla Giunta.
In mancanza del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.
Art.12 – IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Il coordinamento di tutti i progetti a carattere prevalentemente tecnico nazionali, europei ed internazionali potrà essere affidato al Direttore Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta. Il Direttore Tecnico-Scientifico avrà, prevalentemente, il compito di coordinare i Direttori di progetto in relazione alla singola posizione contrattuale assunta dal CINFAI ed alle attività tecnico-scientifiche inerenti.
In caso di impedimento del Direttore Tecnico-Scientifico, le sue funzioni sono espletate dal Presidente.
Art.13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio é effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo tra funzionari e docenti particolarmente esperti che afferiscono alle Università Consorziate o alla Pubblica Amministrazione, ad eccezione di uno dei membri effettivi e di uno
supplente, la cui designazione è rimessa al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che dovrà essere iscritto nel ruolo dei Revisori dei Conti.
Il Collegio, che dura in carica per un triennio, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.14 – GESTIONE FINANZIARIA
L’attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta contenente tra l’altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 Aprile dell’anno successivo approva il conto consuntivo predisposto dalla Giunta e contenente tra l’altro la relazione sulle attività svolte nell’esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell’Università e della Ricerca nei 15 giorni successivi all’approvazione e alle Università consorziate per conoscenza.
Art.15 – PERSONALE
Il personale scientifico e tecnico/amministrativo del Consorzio è costituito sia dal personale associato operante presso le Unità di Ricerca, i Laboratori e le Sezioni e dipendente dalle Unità Consorziate in base ad apposite convenzioni, sia dal personale effettivamente dipendente dal Consorzio stesso.
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
In relazione a particolari esigenze di ricerca e per l’esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.
Art.16 – DURATA E RECESSO
Il Consorzio ha una durata iniziale di dieci anni a partire dall’approvazione del presente statuto, durata prorogata automaticamente di anno in anno.
E’ ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consorzio. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
Art.17 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Allo scioglimento del Consorzio, con le modalità indicate nel precedente art. 7, i beni che restano dopo la liquidazione sono ripartiti tra le Università costituenti il Consorzio su delibera del Consiglio Direttivo riunito in assemblea straordinaria, tenendo conto del loro apporto effettivo.
Art.18 – REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto e, comunque, in funzione delle necessità gestionali ed amministrative del Consorzio, potranno essere approvati i regolamenti di esecuzione dello Statuto.
In particolare:
1) il regolamento organico e del personale e l’ordinamento dei servizi;
2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
3) il regolamento di funzionamento degli organi.
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre, inoltre, il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.
In mancanza di detti regolamenti, le attività inerenti al Consorzio che lo richiedessero potranno essere regolamentate da apposite normative a ciò predisposte dalla Giunta su delega del Consiglio Direttivo.
Art.19 –
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli artt.11 e seguenti del Codice Civile.
Art.20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il presente statuto entra in vigore a partire dalla approvazione da parte del Consiglio Direttivo e sostituisce quello precedente da modificare. Il Consiglio Direttivo provvede alla elezione e/o alla nomina degli organi statutari.
All’atto dell’entrata in vigore del presente Statuto, ai fini degli eventuali limiti di rinomina, i mandati in corso e/o espletati, non si computeranno alle persone fisiche che hanno già svolto funzioni quali Organi del CINFAI.
Le Università che non approvano il presente Statuto o che non abbiano partecipato alla Assemblea straordinaria per la sua approvazione, possono recedere immediatamente dal Consorzio con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consorzio da inviare entro la fine del presente esercizio finanziario.